(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą della scriminante di cui all'art. 53 cod. pen. occorre che l'uso dell'arma costituisca l'"extrema ratio" e che tra i vari mezzi di coazione venga scelto quello meno lesivo ed altresģ graduato secondo le esigenze specifiche del caso, nel rispetto del principio di proporzionalitą. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la scriminante nel caso di un carabiniere che aveva esploso alcuni colpi di arma da fuoco per forare gli pneumatici di un veicolo allontanatosi precipitosamente all'atto della identificazione degli occupanti, cagionando il decesso di uno degli stessi, attinto da un colpo di rimbalzo).