(massima n. 1)
L'aggravante dell'aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, prevista dall'art. 61, comma primo, n. 5), cod. pen., č integrata della ricorrenza di condizioni oggettive che siano concretamente agevolative del compimento dell'azione criminosa. (In applicazione del principio, č stata ravvisata l'aggravante in relazione al delitto di peculato posto in essere dal cancelliere, appropriatosi delle somme riscosse a titolo di sanzioni penali e spese di giustizia, per aver profittato dell'affidamento che in lui era riposto dai dirigenti, dal personale e dall'utenza dell'ufficio giudiziario, cui era stato per anni addetto quale unico funzionario). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 24/01/2019)