(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen., č irrilevante la reazione del soggetto passivo che, riguardando una situazione occasionale e successiva, non esclude la maggiore offensivitą della condotta derivante dal solo fatto della ricorrenza in concreto delle condizioni oggettive utili a facilitare l'azione criminosa. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la sussistenza di tale aggravante in una fattispecie di rapina in cui la vittima, una donna in compagnia di due bambini piccoli, aveva fattivamente reagito all'azione dell'imputato anche grazie all'intervento di terze persone).