(massima n. 2)
In tema di lesioni personali volontarie, il dolo consiste nella coscienza e volontą di procurare una malattia o quantomeno sensazioni dolorose nel soggetto passivo, per cui la responsabilitą per tale delitto discende da ogni condotta volontaria idonea a determinare le lesioni, quando sia accompagnata da intenzionalitą lesiva. (Fattispecie relativa al reato di lesioni personali aggravate dall'uso di un coltello, in cui la Corte ha precisato che a nulla rileva, in presenza dell'omogeneitą dell'evento realizzato rispetto a quello voluto, la diversa regione corporea attinta rispetto a quella verso la quale l'azione era inizialmente diretta).