(massima n. 1)
La contestazione dell'aggravante comune prevista dall'art. 61, n. 9, cod. pen., volta a tutelare l'interesse al corretto svolgimento di una pubblica funzione, non esclude che l'abuso dei poteri o la violazione dei doveri, in quanto incidenti sul piano delle modalità dell'azione, possano essere valutati anche con riguardo alla gravità di un reato posto a tutela di un diverso bene giuridico, in forza della generale previsione di cui all'art. 133, primo comma, n. 1), cod. pen., ovvero di disposizioni che - come l'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - richiamino lo stesso parametro, senza che ciò comporti la violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale.