(massima n. 1)
Il reato di maltrattamenti, aggravato dalla circostanza dell'essere stato commesso alla presenza di un minore, prevista dall'art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen., si differenzia dal reato di maltrattamenti in famiglia in danno di minore, vittima di violenza cd. assistita, perché, ai soli fini della configurabilitā dell'aggravante, non č necessario che gli atti di sopraffazione posti in essere alla presenza del minore rivestano il carattere dell'abitualitā. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non esservi incompatibilitā tra l'assoluzione dal reato di maltrattamenti in famiglia in danno di minori e la riconosciuta sussistenza del reato di maltrattamenti in danno della loro madre e della loro nonna, aggravato, ai sensi dell'art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen., dall'avere essi sporadicamente assistito alle condotte prevaricatrici).