(massima n. 1)
La circostanza aggravante di aver agito al fine di agevolare l'attivitą di un'associazione di tipo mafioso e quella dei motivi futili o abietti possono concorrere se quella comune, nei termini fattuali della contestazione e dell'accertamento giudiziale, risulta autonomamente caratterizzata da un "quid pluris" rispetto alla finalitą di consolidamento del prestigio e del predominio sul territorio del gruppo malavitoso. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il concorso tra l'aggravante speciale e quella dei motivi abietti nel caso di omicidio di una donna finalizzato a ristabilire l'onore e il prestigio locali del clan di appartenenza della stessa, gravemente macchiati dalla relazione extraconiugale intrattenuta dalla vittima, non essendo state indicate ragioni ulteriori volte ad individuare ulteriori motivi abietti).