(massima n. 1)
In forza dell'art. 6, secondo comma, cod. pen., secondo cui il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituisce č ivi avvenuta in tutto o in parte, sussiste la giurisdizione dello Stato italiano a conoscere di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, operante sia all'estero sia in Italia.