(massima n. 1)
La mancata comparizione del querelante - previamente ed espressamente avvisato che l'eventuale successiva assenza sarą interpretata come remissione tacita della querela - integra gli estremi della remissione tacita, sempre che egli abbia personalmente ricevuto detto avviso, non sussistano manifestazioni di segno opposto e nulla induca a dubitare che si tratti di perdurante assenza dovuta a libera e consapevole scelta. (Rigetta, Trib.San Remo s.d. Ventimiglia, 9 Giugno 2006).