(massima n. 1)
In tema di factoring č opponibile al factor-cessionario da parte del debitore ceduto la risoluzione per inadempimento a norma dell'art. 1662, secondo comma c.c., avente efficacia ex tunc (nel caso di specie) la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva affermato in termini generali il principio dell' inopponibilitā della risoluzione del contratto di appalto al cessionario di crediti inerenti a tale rapporto, allorché quest'ultimo si sia estinto successivamente alla conoscenza o all'accettazione della cessione da parte del ceduto.