(massima n. 1)
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la scelta della persona offesa di proporre querela, e non di presentare ricorso immediato al giudice, impedisce di subordinare la valutazione dei suoi successivi comportamenti all'iniziativa di conciliazione. Ne consegue che, se quest'ultima viene attivata, la mancata comparizione del querelante all'udienza assume l'inequivocabile valore di un'indisponibilitą a revocare la manifestata volontą di punizione, a nulla rilevando che il giudice abbia significato nell'invito a comparire che l'eventuale assenza sarebbe stata da lui intesa come remissione tacita di querela, non potendo egli attribuire valenza extraprocessuale a un comportamento che ha valenza solo per il processo. (Annulla con rinvio, Giud.pace Trieste, 4 Dicembre 2006).