(massima n. 1)
Nel computo del termine per il deposito della lista testimoniale deve essere applicata la disciplina generale relativa alla sospensione dei termini durante il periodo feriale; di conseguenza, se il processo non rientra tra quelli che vengono trattati nel periodo feriale, anche il termine per il deposito della lista deve tenere conto della sospensione dei termini nel periodo feriale. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto che, a ragione della sospensione feriale, il termine per il deposito della lista dei testi in riferimento ad un processo fissato per il 16 settembre, dovesse essere determinato al 24 luglio, ed ha pertanto annullato con rinvio la decisione che era stata assunta in base ad una prova testimoniale indicata nella lista del P.M., depositata l'8 settembre, ammessa nonostante la decadenza dal termine eccepita dalla difesa). (Annulla con rinvio, Trib. Prato, 2 Dicembre 2003).