(massima n. 1)
In materia di appalto, allorquando il committente, anziché portare a compimento l'opera, sia pure difformemente dalla originaria previsione, abbia dato disdetta del contratto, lasciando l'opera stessa incompleta e sottraendo, così, all'appaltatore l'esecuzione della parte non ancora eseguita, non si configura l'ipotesi disciplinata dall'art. 1661 c.c. — che accorda al committente la facoltà di apportare variazioni, anche in meno, al progetto nei limiti di un sesto del prezzo complessivo convenuto — vertendosi, invece, nella diversa ipotesi del recesso unilaterale che, secondo la disposizione dell'art. 1671 c.c., può essere esercitato ad nutum dal committente in un qualunque momento successivo alla conclusione del contratto e, quindi, anche nel corso dell'esecuzione dell'opera, con il correlativo obbligo a suo carico di lasciare indenne l'appaltatore dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dal mancato guadagno. (Nella specie, il committente, dopo aver affidato ad un editore la stampa di una rivista in diecimila copie settimanali per la durata di un anno, aveva disdetto il contratto nel corso di tale periodo: i giudici di appello, ritenendo ricorrere l'ipotesi dell'art. 1661 c.c., avevano respinto la domanda di risarcimento del danno proposta dall'editore, decisione che la Corte di cassazione ha annullato, enunciando il principio di cui alla massima).