(massima n. 1)
Non integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, né quello di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale la condotta di chi dichiari falsamente in un atto notarile di compravendita di un bene immobile che lo stesso non č sottoposto a sequestro, in quanto l'atto nel quale la dichiarazione č trasfusa non č destinato a provare la veritā del fatto attestato, in assenza di una norma giuridica che obblighi il privato a dichiarare il vero e ricolleghi specifici effetti all'atto-documento in cui la dichiarazione del predetto č stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente.