(massima n. 1)
In tema di reati di falso, integra il delitto previsto dagli artt. 48 e 479 cod. pen. la condotta di colui che denunci falsamente la morte di un soggetto, inducendo in errore l'ufficiale dello stato civile che procede alla trascrizione dell'avvenuto decesso nell'apposito registro comunale, in quanto l'atto di morte č atto pubblico fidefacente in ordine allo stato civile della persona cui si riferisce e costituisce prova legale del contenuto dell'iscrizione, mentre si configura il diverso reato di cui agli artt. 48 e 480 cod. pen. nella successiva condotta di induzione del pubblico ufficiale al rilascio del certificato di morte, perché atto meramente riproduttivo di quanto risultante dai pubblici registri.