(massima n. 1)
In tema di elemento soggettivo del reato, ai fini della configurabilità della colpa cosciente non è sufficiente la mera prevedibilità dell'evento, ma occorre la prova della sua previsione in concreto, accompagnata dal convincimento che lo stesso non accadrà, sicché il giudice è tenuto ad indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui tale previsione sia in concreto desumibile da parte dell'imputato. (Nella fattispecie, in relazione a un omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza stradale, determinato dalla fuoriuscita da un autocarro, privo di sponde di contenimento, di una forca metallica per il braccio meccanico di una gru, trasportata senza idoneo ancoraggio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente l'aggravante di cui all'art. 61, n. 3), cod. pen., che aveva desunto la colpa cosciente esclusivamente dalla pluralità di violazioni del codice della strada e dalle condizioni del mezzo). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 21/06/2017)