(massima n. 1)
In tema di colpa omissiva, il gestore della pista da sci conserva una posizione di garanzia, con riguardo alla predisposizione di protezioni e misure di sicurezza, anche qualora la pista sia utilizzata per la pratica agonistica, consistente sia in allenamenti che in gare, in quanto tale obbligo č complementare a quello degli organizzatori della gara, essendo entrambi tenuti a valutare l'idoneitā delle protezioni perimetrali al fine di garantire la sicurezza degli atleti. (Fattispecie relativa alla morte di uno sciatore, verificatasi nel corso di un allenamento, causata dall'impatto contro un palo posto a bordo pista senza adeguate protezioni). (Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 12/05/2020)