(massima n. 1)
In tema di reati fallimentari, č sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attivitā illecite compiute dalla societā per il tramite dell'amministratore di fatto. (Fattispecie relativa ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e di fallimento per effetto di operazioni dolose di una societā "cartiera", in cui la prova del dolo dell'amministratore di diritto č stata desunta dalla dichiarata conoscenza della indisponibilitā di un magazzino a fronte di un elevato fatturato). (Conf. Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Rv. 263225-01). (Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 14/01/2019)