(massima n. 1)
L'assenza di movente dell'azione omicidiaria č irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilitā, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilitā di detta azione all'imputato, non risolvendosi il suo mancato accertamento nell'affermazione probatoria di assenza di dolo del delitto di omicidio, o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontā dell'azione.