(massima n. 1)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale cd 'generica', per la sussistenza del dolo dell'amministratore solo formale non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilitą volti ad impedire o a rendere pił difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma č sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui č gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilitą dell'alterazione fraudolenta della contabilitą e dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo che gli competono. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 08/01/2020)