(massima n. 2)
Non č applicabile la causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere nel caso in cui il militare abbia agito in esecuzione di ordine, impartito da un superiore gerarchico, avente manifestamente ad oggetto la commissione di un reato, essendo il primo tenuto a non eseguirlo e ad informare al pił presto i superiori. (Nella specie la Corte ha escluso la configurabilitą dell'esimente invocata da un "quadro intermedio" militare di uno Stato estero dittatoriale, incaricato della esecuzione del progetto di eliminazione degli oppositori politici del regime, che ne prevedeva l'arresto, il sequestro, la successiva detenzione clandestina con sottoposizione a torture e la definitiva eliminazione con occultamento dei cadaveri).