(massima n. 1)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non č esente da responsabilitā per il fatto che la contabilitā sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attivitā svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 24/06/2019).