(massima n. 1)
La pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici č applicabile anche se non sia stata contestata la circostanza aggravante dell'abuso di pubblica funzione di cui all'art. 61, n. 9, cod. pen., trattandosi di pena accessoria conseguente "ope legis" a tutti i reati commessi in violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione. (Fattispecie relativa al reato di omissione di referto necessariamente implicante la violazione del dovere d'ufficio da parte dell'agente). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 21/05/2019).