(massima n. 1)
L'esecuzione della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici non decorre, in via automatica, dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ma richiede un atto di impulso del pubblico ministero ai sensi dell'art. 662 cod. proc. pen., in quanto l'astensione dal compimento delle attività inibite non può essere rimessa alla sola iniziativa del condannato.