(massima n. 1)
In tema di false dichiarazioni al pubblico ministero, il reato di cui all'art.371-bis cod.pen. si pone in rapporto di specialitą unilaterale per specificazione rispetto al reato di favoreggiamento personale di cui all'art.378 cod.pen., pertanto non č configurabile il concorso formale tra le due fattispecie, determinandosi l'assorbimento della meno grave ipotesi di favoreggiamento nel pił grave reato di false dichiarazioni. (In motivazione, la Corte ha precisato che entrambe le fattispecie di reato tutelano il regolare svolgimento dell'attivitą investigativa con la differenza che l'art.378 cod.pen. prevede una fattispecie a forma libera, rispetto alla quale l'art.371-bis cod.pen. incrimina le condotte che si sostanziano in dichiarazioni false o reticenti rese al pubblico ministero).