(massima n. 1)
L'erronea qualificazione giuridica dell'atto da parte del privato come querela anziché, pił correttamente, come denuncia, in relazione a reato procedibile d'ufficio, non determina la condanna di quest'ultimo alle spese e ai danni in caso di sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione dell'imputato con le formule previste dagli artt. 427 e 542 cod. proc. pen., in quanto tali disposizioni si riferiscono esclusivamente alla figura del querelante. (In motivazione la Corte ha precisato che non assume rilevanza la costituzione di parte civile del denunciante che, a differenza di quanto previsto per l'ipotesi del querelante, costituitosi parte civile, non č causa di condanna al pagamento delle spese processuali). (Annulla in parte senza rinvio, Trib. Salerno, 28/09/2010).