(massima n. 1)
È inammissibile l'impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge. (Fattispecie relativa ad un appello proposto dal P.G. avverso una sentenza di non luogo a procedere, trasmesso dalla Corte d'appello per competenza alla Corte di cassazione, previa riqualificazione del gravame come ricorso per cassazione). (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Bergamo, 1 aprile 2008).