(massima n. 1)
La persona offesa dal reato, pur non avendo il potere di promuovere l'incidente probatorio, ha diritto, una volta che quest'ultimo sia stato disposto, di svolgervi la sua difesa e, a tal uopo, di nominare un proprio consulente di parte che intervenga all'espletamento della prova, come si desume dall'art. 398, 3° comma, c. p. p.