(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma primo-bis, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 111, commi secondo, terzo e quinto, Cost., nella parte in cui consente, nel giudizio abbreviato, l'utilizzabilità delle indagini difensive anche in difetto del consenso del P.M., poiché il diritto di quest'ultimo al contraddittorio può essere assicurato disponendo un congruo differimento dell'udienza, onde consentire lo svolgimento delle contro-investigazioni suppletive eventualmente necessarie, ovvero attivando - anche su sollecitazione dello stesso P.M. - i poteri officiosi di cui all'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., per le necessarie integrazioni probatorie. (V. Corte cost. n. 115 del 2001, n. 57 del 2005 e n. 245 del 2005, n. 16 del 1994). (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Macerata, 2 Maggio 2007).