(massima n. 2)
L'art. 1656 c.c., che vieta all'appaltatore di dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, quando non sia stato autorizzato dal committente, non richiede che il consenso di quest'ultimo sia specificamente riferito ad un determinato soggetto e non esclude, quindi, che esso sia preventivo e generico non essendo tale autorizzazione incompatibile con l'intuitus personae che caratterizza il rapporto di appalto dato che il committente rimane estraneo al subappalto e che, nell'ambito del rapporto principale, la sua autorizzazione indica solo che la fiducia riposta nell'appaltatore si estende alla bontą ed oculatezza della scelta del subappaltatore.