(massima n. 1)
Nel procedimento conseguente all'appello proposto dalla difesa contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di revoca della misura coercitiva č legittima l'ammissibilitą della documentazione relativa ad elementi probatori nuovi riguardanti lo stesso fatto, acquisita anche all'esito di indagini difensive, sempre che tale produzione rientri nell'oggetto dei motivi di impugnazione, i quali hanno la funzione di determinare e delimitare l'oggetto del giudizio del procedimento de quo,che mantiene la natura di mezzo di gravame. (Rigetta, Trib. lib. Lecce, 26 Agosto 2005).