(massima n. 1)
La sanzione di perdita di efficacia della misura cautelare prevista dall'art. 309 c.p.p., comma quinto, si applica esclusivamente nei casi in cui il P.M. abbia omesso di trasmettere al Tribunale del riesame atti favorevoli all'indagato da lui non conosciuti né conoscibili e pertanto non č applicabile nel caso di mancata trasmissione della documentazione relativa alle investigazioni difensive.