(massima n. 1)
In tema di indagini difensive, la richiesta di autorizzazione a ricevere dichiarazioni o ad assumere informazioni da un detenuto, di cui all'art. 391-bis, comma 7, cod. proc. pen., deve contenere, ai fini della sua ammissibilitą, le indicazioni relative all'addebito per cui si procede nei confronti della persona assistita dal difensore che intende esaminare il detenuto e del legame di quest'ultimo con il tema d'indagine, in modo da consentire al giudice, e prima ancora al pubblico ministero e al difensore della persona detenuta, di apprezzare l'esistenza di un interesse concreto, diretto ed attuale al compimento dell'atto. (In motivazione la Corte ha affermato che siffatta valutazione non comporta alcun sindacato sul merito dell'atto ed ha, pertanto, escluso che la richiesta debba illustrare le ragioni dell'utilitą dell'atto istruttorio). (Dichiara inammissibile, GIUD. SORVEGLIANZA AVELLINO, 03/12/2018).