(massima n. 1)
In tema di guida in stato di ebbrezza, il mancato avvertimento, in relazione alla effettuazione dell'"alcooltest", della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, dà luogo ad una nullità di ordine generale, ma non assoluta che, ai sensi dell'art.182, comma 2, c.p.p., deve essere eccepita prima del compimento dell'atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo.