(massima n. 1)
Ai fini della differenziazione tra il contratto di appalto e di somministrazione — rilevante rispetto all'azione volta al riconoscimento della responsabilità solidale ex art. 3, legge .n. 1369 del 1960, essendo le conseguenze previste da detto articolo circoscritte solo all'appalto — il criterio distintivo da adottare si fonda sul principio secondo cui, nel caso di prestazione continuativa di servizi anziché di cose, si ha contratto di appalto; invece, si ha somministrazione nel caso in cui le cose da somministrare in via continuativa debbano essere prodotte dal somministrante; inoltre, quando l'attività di fare è strumentale rispetto all'erogazione, si resta nell'ambito della somministrazione, se, invece, è prevalente il lavoro prestato, si ha appalto.