(massima n. 1)
La disposizione con la quale il G.I.P., nell'archiviare gli atti in conformitā alla richiesta del P.M., ne ordina, nel contesto del dispositivo, la trasmissione all'organo dell'accusa per l'eventuale esercizio dell'azione penale in relazione a un fatto-reato ulteriore e diverso rispetto a quello oggetto della richiesta, non č una statuizione in senso tecnico, perché non investe alcun capo o punto della questione sottoposta alla sua cognizione, ma č un atto del tutto autonomo che si concreta in una "notitia criminis" doverosa anche a norma dell'art. 331 c.p.p. e, come tale, č inoppugnabile.