(massima n. 1)
L'inefficacia della misura cautelare disposta da un giudice incompetente, dovuta ad omesso rispetto del termine imposto dall'art. 27 c.p.p., non impedisce al giudice competente di emettere una nuova misura cautelare sulla base degli stessi elementi in quanto si tratta di titolo autonomo di detenzione e l'eventuale omessa scarcerazione nel periodo intermedio non determina la perdita di efficacia della nuova misura in quanto non prevista come sanzione processuale dall'art. 306 c.p.p..