(massima n. 1)
Le modalità di custodia delle cose sequestrate, descritte negli artt. 259 e 260 cod. proc. pen., costituiscono prescrizioni meramente indicative che, da un lato, sono derogabili per ragioni di impossibilità o di opportunità e, dall'altro lato, non sono astrattamente contestabili, salvo il caso in cui vengano specificamente dedotti inconvenienti sostanziali attinenti ad ipotesi concrete di alterazione, modificazione o sostituzione dei reperti. Ne consegue che la mera inosservanza delle disposizioni sopra indicate non è sanzionata da alcuna ipotesi di nullità, ma può incidere unicamente sul diverso profilo della valutazione della genuinità della prova, secondo le regole generali dettate dall'art. 192 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di custodia di sostanze stupefacenti). (Rigetta, App. Catanzaro, 02/12/2008).