(massima n. 1)
Non rientra nel novero degli atti irripetibili l'attivitą di estrazione di copia di "file" da un computer oggetto di sequestro, dal momento che essa non comporta alcuna attivitą di carattere valutativo su base tecnico-scientifica, né determina alcuna alterazione dello stato delle cose, tale da recare pregiudizio alla genuinitą del contributo conoscitivo nella prospettiva dibattimentale, essendo sempre comunque assicurata la riproducibilitą d'informazioni identiche a quelle contenute nell'originale. (Rigetta, Trib. lib. Napoli, 22 Ottobre 2008).