(massima n. 1)
Il procedimento per la restituzione delle cose sequestrate è regolato dall'art. 263 cod. proc. pen., che attribuisce la competenza a provvedere, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero, che decide con decreto motivato. L'autorità giudiziaria, inoltre, competente ai sensi dell'art. 258 cod. proc. pen. ad autorizzare il rilascio gratuito di copie autentiche di documenti sequestrati, è l'autorità che procede e, nella fase delle indagini, il pubblico ministero. In entrambe le ipotesi l'eventuale decisione negativa può essere impugnata con la procedura dell'opposizione, prevista dall'art. 263, quinto comma cod. proc. pen., davanti al giudice per le indagini preliminari, che provvede nelle forme dell'art. 127 cod. proc. pen., nel contraddittorio delle parti, con procedimento camerale. La mancata previsione del ricorso per cassazione avverso la relativa decisione non esclude che esso possa essere proposto, ma comporta limiti ai motivi ed alla cognizione del giudice di legittimità, potendo con esso dedursi solo vizi di carattere procedurale, inerenti il mancato rispetto delle forme ed il principio del contraddittorio, stabiliti a pena di nullità dall'art. 127 cod. proc. pen.. (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Palermo, 10 Marzo 2006).