(massima n. 1)
La violazione da parte della polizia giudiziaria dell'obbligo di avvertire, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., l'indagato della facoltą di farsi assistere, nel corso di una perquisizione o sequestro, da un difensore di fiducia, integra una nullitą generale a regime intermedio e, pertanto, va eccepita, ai sensi dell'art. 182, cod. proc. pen., o prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo, intendendosi con tale formula che la nullitą deve essere eccepita dal difensore subito dopo la sua nomina, ovvero entro il termine di cinque giorni che l'art. 366 cod. proc. pen. concede a quest'ultimo per l'esame degli atti. (Rigetta, Trib. lib. Messina, 8 ottobre 2007).