(massima n. 1)
Il contratto di appalto, che non richiede per la stipulazione la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, può essere concluso con la sottoscrizione del solo elenco dei lavori da eseguirsi, con i relativi prezzi, non essendo necessario che sia sottoscritto anche il successivo documento che fissa il prezzo globale forfetario.