(massima n. 1)
In occasione dell'effettuazione dell'"alcooltest", il mancato avvertimento della facoltą di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'articolo 114 delle disposizioni di attuazione cod. proc. pen., dą luogo ad un nullitą di natura "intermedia", che deve ritenersi sanata se non dedotta prima ovvero immediatamente dopo il compimento dell'atto, ai sensi dell'articolo 182, comma secondo, del codice di rito, senza attendere il compimento di un successivo atto del procedimento. (Ann.in parte s.rinvio,Giud.pace Cividale Del Friuli, 7 novembre 2003).