(massima n. 1)
Non č da ritenersi anonimo il documento, pur privo di sottoscrizione, di cui l'autoritā inquirente sia in grado di identificare l'autore, sulla base di logiche e pertinenti considerazioni. (Nella specie, si trattava di lettere senza firma, inviate da un coimputato all'altro per concordare la tesi difensiva della legittima difesa). (Dichiara inammissibile, Ass.App. Palermo, 11/12/2009).