(massima n. 1)
Il divieto di controllo auditivo dei colloqui dei detenuti con i congiunti ed altri visitatori č finalizzato a garantire la riservatezza del contenuto di detti colloqui, sģ che č consentita la registrazione fonetica dei timbri e delle qualitą delle voci degli interlocutori, nei termini strettamente funzionali al solo riconoscimento delle voci stesse. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabile consulenza fonica del P.M. con cui si era effettuata la comparazione tra la voce risultante da comunicazioni telefoniche oggetto d'intercettazione e la voce dell'imputato registrata durante i suddetti colloqui). (Rigetta, Trib. lib. Napoli, 13 Maggio 2008).