(massima n. 1)
In tema di formazione, acquisizione e utilizzazione della prova, non sussiste alcun ostacolo normativo all'espletamento di un confronto, in sede dibattimentale, tra periti e consulenti, dato che l'art. 211 cod. proc. pen. non limita questo mezzo di prova a categorie di soggetti predeterminati e l'art. 501, comma primo, stesso codice assimila la posizione dei periti e dei consulenti a quella dei testimoni. (Rigetta, Ass.App. Palermo, 7 ottobre 2005).