(massima n. 1)
Nel giudizio di cui all'art. 314 cod. proc. pen., il giudice, ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, può valutare il comportamento silenzioso o mendace, legittimamente tenuto nel procedimento penale dall'imputato, per escludere il suo diritto all'equo indennizzo. (Annulla con rinvio, App. Trieste, 13 luglio 2006).