(massima n. 1)
Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni disposte per la ricerca di latitanti possono essere autorizzate anche sulla base di informazioni anonime, prescindendo dai presupposti per l'applicazione dell'art. 203 cod. proc. pen., e possono essere utilizzate anche in procedimenti diversi, non operando in tal caso i divieti di utilizzazione posti dall'art. 271 cod. proc. pen.. (Rigetta, App. Catanzaro, 01 ottobre 2009).