(massima n. 1)
È inapplicabile "in executivis" la continuazione tra il reato giudicato in Italia e quello giudicato con sentenza straniera riconosciuta nell'ordinamento italiano, in quanto il vincolo della continuazione non è contemplato tra le finalità del riconoscimento delle sentenze penali straniere, ex art. 12, comma primo, cod. pen.; né tale preclusione è superata dall'art. 3, d. lgs. 12 maggio 2016, n. 73, che ha esteso la possibilità di valutazione alle sentenze straniere non riconosciute che formino oggetto di informazioni acquisite nell'ambito delle procedure comunitarie di assistenza giudiziaria, reiterando però le indicazioni del citato art. 12, per quanto attiene alle finalità per le quali detta valutazione è consentita. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 24/10/2017).