(massima n. 1)
È inapplicabile la continuazione "in executivis" tra il reato giudicato in Italia e quello giudicato con sentenza emessa da uno Stato dell'Unione europea, non riconosciuta nell'ordinamento italiano, in quanto detto vincolo non rientra in alcuna delle ipotesi in presenza delle quali dette sentenze assumono rilevanza ai sensi dell'art. 3, d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73. (Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 17/01/2019).